Firenze Toscana

Dal 1° settembre green pass per accedere ad alcuni mezzi di trasporto

Ecco dove si applicherà il decreto specifico.

Mezzi di trasporto, ecco dove servirà il Green Pass

Con decreto legge N. 105 del 23 luglio 2021 il Governo ha stabilito che dal 6 agosto 2021 è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai seguenti servizi e attività:

servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.

I titolari o i gestori dei servizi o attività per i quali è richiesto sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con green pass.

Con decreto legge N. 111 del 6 agosto 2021 il Governo ha stabilito che dal 1° settembre 2021 è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, e i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga con green pass

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2;
la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.

Il green pass si può ottenere:
– collegandosi al sito www.dgc.gov.it , tramite SPID, tessera sanitaria o documento di identità
– con App Immuni
– con App IO
– dal proprio fascicolo sanitario elettronico
– rivolgendosi al proprio medico o pediatra di famiglia o in farmacia.

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